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Chiarimento

  • COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 2 DEL 6/10/2020

    Domanda del: 06/10/2020 aggiornata il 06/10/2020
  • APPALTO GTT N. 96/2020

    “Servizio di manutenzione delle scale mobili della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino e della Ferrovia Torino – Ceres”. PROCEDURA APERTA - CIG 841565308E

    CUP J19D20001900005

    COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 2

    Si intende rispondere ai seguenti quesiti:

    D.   si chiede di fornire un chiarimento in merito al requisito richiesto in quanto si è rilevata una discordanza a pag. 2 del disciplinare paragrafo II.5 IDONEITA’ PROFESSIONALE è richiesto Titoli abilitativi dei manutentori di cui all’art. 6 del DM.18/9/1975 “Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle scale mobili in servizio pubblico”. LADDOVE a pag. 6 del disciplinare nonché nel modello Dichiarazione capacità tecnica è richiesta la seguente dichiarazione: di impegnarsi in caso di aggiudicazione a impiegare manutentori in possesso dei titoli abilitativi di cui all’art.15 c.1 DPR 162/1999 e art. 23 L.167/2017

    R    L’art. 6 del DM.18/9/1975 “Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle scale mobili in servizio pubblico”, al comma 6.1, 8° capoverso, riporta:

    “La manutenzione dell'impianto deve essere effettuata da personale abilitato. I certificati di abilitazione rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 5 marzo 1931, n. 281 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n.1767, sono ritenuti validi per l'assolvimento dei compiti di manutenzione.”

    In particolare il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, che ha titolo: “Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato”, agli articoli da 6 a 10 contiene le norme per l’abilitazione del personale di manutenzione di ascensori e montacarichi.

    L’art. 15 del DPR 162/1999 al comma 1, 2° capoverso riporta: “Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.”

    Analogamente l’art. 23 della L. 167/2017, al comma 1 riporta: “(omissis) il certificato di abilitazione previsto dall'articolo 15, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è valido in tutto il territorio nazionale (omissis)”

    Non vi è alcuna discordanza tra le tre norme citate: infatti le tre norme citate riportano lo stesso concetto, cioè che è ritenuto valido per l’abilitazione del manutentore delle scale mobili il titolo abilitativo relativo alla manutenzione degli ascensori e rilasciato secondo la procedura regolata dal DPR 24 dicembre 1951, n. 1767.

                                                                           IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

                                                                                                     (Giovanni Eandi)

    DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE

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