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Chiarimento

  • Con riferimento al disciplinare di gara di cui all’oggetto ed in particolare Vostra art.4.1 comma l poniamo in premessa quanto segue: a. Risulta evidente che non è stato fatto un accurato lavoro dello stato dell’arte del segmento. b. La massima misura ammessa “..6.9m circa..”; il” circa “non trova riscontro nelle unità di misura convenzionali. c. La Regione Piemonte definisce da anni e con precisione la lunghezza massima del segmento cortissimi nella misura di 7.49m. d. Il nuovo codice degli appalti prevede già agli artt. 1 e 3 il Principio del risultato attraverso la massima concorrenza come funzionale al risultato e nell’art.3 indica che il principio di accesso al mercato è favorito nei principi di Concorrenza ,Imparzialità, Non discriminazione ,Proporzionalità. e. Quanto da Voi all’ art.4.1 comma l il bando limiterebbe a due soli potenziali offerenti rispondenti al requisito in dicato nell’art.170 comma , in quanto essendo l’autobus un prodotto labour intensive vengano di fatto esclusi i produttori extra Cee e tra l’altro anche uno storico Italiano. Dei due rimasti , un attento osservatore del settore saprebbe che in questo momento congiunturale uno potrebbe non avere la capacità produttiva per poter offrire il proprio veicolo, e lasciando di fatto un unico potenziale offerente(art.5 “Principio Buona fede”) Ciò premesso siamo a richiedere a. Applicazione della dimensioni previste dalla Regione Piemonte segmento cortissimi b. Ammissione offerte di prodotti originari di Paesi Terzi con applicazione del comma 3 dell’art 170 del D.lgs.n.36/2023. 

    Domanda del: 29/09/2023 aggiornata il 11/10/2023
  • COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 1

    R: Punto a. Le dimensioni richieste dalle specifiche di gara sono conseguenza dell’analisi dei fabbisogni di GTT relativamente all’esercizio di linee (transitabilità e capacità di trasporto) che richiedono, per la loro configurazione topografica veicoli di piccole dimensioni. La dimensione richiesta garantisce la massima flessibilità di impiego su tutte le linee del contratto di servizio su cui sono autorizzati veicoli di piccole dimensioni. Premesso che, definire delle misure convenzionali risulta di difficile applicazione e che Regione Piemonte definisce della fasce di lunghezza al fine di determinare gli importi massimi di contribuzione e non le condizioni di utilizzo dei veicoli e considerato che:

    - le dimensioni richieste rientrano completamente in una delle fasce definite da Regione Piemonte;

    - le dimensioni richieste sono tecnicamente compatibili con prodotti presenti sul mercato.

    Si confermano le dimensioni richieste dalla documentazione di gara.

    Punto b. Facendo seguito al quesito posto si rileva quanto segue. Il disciplinare della gara in oggetto, al punto 2 (pagg. 3 e ss.) individua i soggetti ammessi alla gara, prevedendo i requisiti di carattere soggettivo, di idoneità professionale, di capacità tecnica ed economica al fine di partecipare alla gara. Al successivo par. 4, derubricato “Presentazione dell’offerta” individua il contenuto della Busta A che dovrà essere presentata dagli operatori economici in sede di gara, prevedendo al punto 4.1 che essa debba contenere, tra il resto l’istanza di ammissione, nella quale i concorrenti devono dichiarare “che la parte dei prodotti originari di Paesi terzi ai sensi del Reg. UE 952/2013 e dell’art. 170 D.Lgs. 36/2023 non supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta; Tale dichiarazione è richiesta in considerazione di quanto previsto poi dal successivo art. 5.2 del medesimo disciplinare, il quale, nell’esplicitare le modalità di svolgimento della procedura di gara, dispone che: “si evidenzia che non saranno ammesse le offerte ove la parte dei prodotti originari di Paesi terzi ai sensi del Reg. UE 952/2013 e dell’art. 170 D.Lgs. 36/2023 superi il 50% del valore totale dei prodotti che le compongono”. . Quanto disposto dalla lex specialis di gara è conforme all’art. 170 D.Lgs. 36/2023 e, dunque, si conferma quanto previsto dal disciplinare di gara.

    Il RUP

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